Permesso retribuito per lutto: come funziona e quali sono le regole?
Il decesso di un famigliare o parente stretto è certamente un momento di forte sofferenza per chiunque; alle evidenti difficoltà di carattere psicologico si aggiungono anche le necessità burocratiche e la gestione del lutto in senso pratico (organizzare il funerale, contattare i parenti, ecc.). Questa situazione, ovviamente, richiede tempo per poter affrontare il più serenamente possibile una circostanza dolorosa e difficile.
La Legge Italiana prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di richiedere un permesso per lutto dal lavoro specificando le modalità dell’esercizio di questo diritto.
Che cosa dice la legge?
Ogni lavoratore dipendente ha diritto, per legge, a tre giorni lavorativi all’anno di permesso retribuito per lutto familiare, ossia per la morte del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente. Il lavoratore deve informare il datore di lavoro del lutto e dei giorni nei quali il permesso sarà utilizzato, che possono anche essere non consecutivi. La richiesta deve essere accompagnata da documentazione apposita che dimostri la morte della persona o da dichiarazione sostitutiva, quando prevista.
Il termine per poter usufruire del permesso è di sette giorni dal decesso.
Quando si può richiedere il permesso per lutto?
Il permesso per lutto può essere richiesto per la morte di persone facenti parte del proprio gruppo familiare (anche nel caso di funerale all’estero):
Genitori e figli
Fratelli e sorelle
Nipoti (figli dei figli) e nonni
Alcuni contratti collettivi nazionali prevedono la facoltà di chiedere il permesso in un numero maggiore di casi rispetto a quanto stabilito dalla legge statale, ad esempio anche per la morte di suocero, genero, cognata, zii, ecc. Il contratto collettivo nazionale, infatti, può stabilire la possibilità di richiedere il permesso retribuito per lutto in casi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalla legge, oppure prevede che possa essere richiesto un permesso non retribuito; i giorni di permesso non retribuito dovranno essere poi recuperati secondo le modalità prescritte nel contratto collettivo.
È consigliabile motivare la richiesta. Senza motivazione, infatti, il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere il permesso non retribuito, se sussistono particolari esigenze produttive; in particolare, è bene specificare che si stratta di una richiesta di permesso per lutto e non di “motivi personali” generici.
La normativa vigente prevede quindi tre giorni lavorativi di permesso l’anno per lutto, nel caso di lutti ulteriori molti CCNL (tra cui quello della Scuola) prevedono tre giorni di permesso per ogni evento luttuoso; il consiglio è sempre di controllare bene il proprio contratto collettivo relativamente a questi aspetti.
Ovviamente una direzione comprensiva e umana difficilmente rifiuterà la richiesta di permesso, anche se non previsto dalla legge, a causa di un lutto, è però buona pratica dare avviso il giorno stesso dell’evento, o al massimo il giorno successivo, per far sì che l’assenza non causi eccessivi problemi alle pur necessarie attività lavorative.